1. SANZIONI RELATIVE ALLE FATTURE ELETTRONICHE SCARTATE: i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 ha stabilito che “la fattura elettronica o le fatture del lotto scartate dal SdI si considerano non emesse”, ciò comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, e quindi, per ciascuna violazione:
- fra il 90% ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Viene inoltre precisato che gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso non sono cumulabili, ma alternativi tra loro.
2.PRESTAZIONI SANITARIE – Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
3. IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICA- In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
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